Permesso e licenza di pesca
Pesca in mare
Per esercitare la Pesca Sportiva o Ricreativa in mare è obbligatorio darne comunicazione registrandosi gratuitamente al sito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
Tale comunicazione deve essere inoltrata direttamente dal pescatore collegandosi alla presente pagina oppure con il supporto delle associazioni di pesca sportiva e ricreativa.
La stampa successiva alla procedura on-line costituisce "titolo" per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa in mare.
NORMATIVA - Ordinanza di sicurezza balneare Guardia Costiera Jesolo
Secondo l'articolo 6.2 è consentita unicamente la pesca sportiva con canna da spiaggia, da moli, pennelli o scogliere, nella sola fascia oraria notturna dopo le ore 19.30 e fino alle ore 09.00, a condizione che l’accesso in tali ambiti non sia interdetto e le acque limitrofe non siano frequentate da bagnanti in un raggio di metri 300 (trecento). In caso di sopravvenuta presenza di bagnanti l’attività di pesca dovrà comunque essere immediatamente interrotta.
Pesca in acque interne
Per pescare nella Laguna di Venezia, nel Canale Casson o nel Canale Pordelio è necessario essere muniti di licenza di pesca B rilasciata dalla provincia di residenza. Per i residenti in Veneto la licenza di pesca dilettantistico-sportiva (tipo B) è costituita dall’attestazione del versamento della tassa di concessione regionale di € 34,00, in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento “Licenza di pesca dilettantistico-sportiva L.R. 19/1998”.
Tale versamento costituisce licenza di pesca in tutto il territorio nazionale. In Veneto la Licenza di pesca di tipo B consente di pescare liberamente in tutto il territorio non soggetto a concessioni, diritti esclusivi di pesca e a zone bandite alla pesca. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Veneto (art.9, comma 2 L.R. n.19/98).
Per i minori di anni 18 e ultrasettantenni residenti in Veneto, non è previsto alcun versamento. La pesca viene esercitata con il solo documento di riconoscimento. (Art.10 comma 2 L.R. n.19/98 come modificato dall'art.11, comma 2 della L.R. n.9/2015)
I cittadini italiani residenti all’estero possono esercitare la pesca con le modalità previste per i residenti in Veneto come da art.9 comma 1 L.R. 19/1998 - muniti del versamento di € 34,00 e unitamente ad un documento d’identità valido. (Art.11 comma 1 L.R. n.19/98)
I pescatori stranieri residenti all'estero possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva se in possesso dell'attestazione di versamento della tassa di concessione di € 13,00 per la licenza di pesca di tipo D. Il versamento ha una validità di tre mesi e deve essere esibito insieme ad un documento di identità.
Modalità di pagamento della licenza B
► On-line tramite My pay di Regione Veneto
- per cittadini italiani clicca qui
ATTENZIONE! Abilitare i cookies di terze parti per poter procedere con il pagamento. Vedi manuale di istruzioni qui sotto.
► Ufficio Postale con bollettino
Versamento sull’apposito conto corrente postale n. 156307 intestato alla Regione Veneto Tasse Pesca Servizio Tesoreria con CAUSALE:
"Licenza di pesca dilettantistico-sportiva L.R. 19/1998, Cognome e Nome del titolare della Licenza, Nato a (indicare il comune e la provincia di nascita del titolare) il (data di nascita)"
Pesca nel fiume Sile
Nell'area Piave Vecchia-Sile, ovvero dalla chiusa sul Fiume Piave a Musile di Piave alla confluenza con il Fiume Sile (loc. Caposile) e proseguimento fino alla foce del Cavallino, vi è diritto esclusivo di pesca.
Per pescare in questi tratti è necessario essere provvisti di licenza di pesca + apposito permesso rilasciato dagli enti proprietari, in questo caso la FIPSAS VENEZIA.
Per procedere con il tesseramento FIPSAS clicca qui
Negozi di attrezzatura da pesca ed esche
TREPORTI
• Agraria Hydra, via della Ricevitoria 20
CAVALLINO
• Agraria del Cavallino, piazza Santa Maria Elisabetta 19
• Bodi Bazar, via Fausta 408
Regole d'oro del buon pescatore
- Essere sempre informato sulla normativa vigente e in regola con eventuali permessi e/o licenze;
- Verificare il sito del Comune di Cavallino-Treporti e della Capitaneria di Porto per eventuali provvedimenti temporanei e consultare l'ordinanza balneare in vigore;
- Fare attenzione che non ci siano bagnanti nella zona di pesca scelta e nell'area di ami/lenza/varie: è consentita unicamente la pesca sportiva con canna da spiaggia, moli, pennelli o scogliere, purché l’accesso in tali ambiti non sia interdetto e le acque limitrofe non siano frequentate da bagnanti. È vietata la pesca subacquea fino ad una distanza di 500 metri dalla battigia;
- Aver rispetto e cura del posto di pesca scelto, provvedere alla pulizia dell'area al termine delle operazioni e di essere dotati di un sacchetto per la raccolta del materiale scartato.
Per maggiori informazioni visita la pagina della Regione Veneto sulla Pesca Sportiva
Fonte foto: archivio Parco Turistico, Pixabay